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Regolamento Interno

Regolamento Interno

 


Sintesi Vocale



Regolamento interno
(Approvato dall'Assemblea nella riunione del 6/04/2018)

Art. 1

La Consulta degli Invalidi e degli Handicappati istituita dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 2522 del 29/4/1987 è un momento di partecipazione, consultazione e informazione sulle attività e sui programmi riguardanti l'handicap a livello di area cittadina.

Art. 2

Fanno parte della Consulta le Associazioni degli Invalidi ed Handicappati aventi natura di Ente morale e Associazioni di fatto, operanti o aventi Sede nel Comune di Firenze con propria autonoma organizzazione o attraverso organizzazioni a livello interassociativo regolate sulla base di statuto o ordinamento interno.

Art. 3

Le Associazioni in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 2, partecipano ai lavori della Consulta con due propri Rappresentanti a ciò designati dalle Associazioni.
I nominativi devono essere comunicati con lettera al Presidente della Consulta. I Rappresentanti restano in carica per tre anni.
Alla scadenza dei relativi mandati, le riconferme e i rinnovi vengono formalizzati dalle Associazioni con comunicazioni al Presidente della Consulta almeno trenta giorni prima della scadenza, trascorsi i quali, senza che sia pervenuta alcuna segnalazione formale dei nominativi, si considerano confermati nell'incarico per ulteriori tre anni i Rappresentanti scaduti.

Art. 4

Le sostituzioni prima della scadenza dei mandati avvengono con comunicazione ufficiale, fatta dalle Associazioni interessate ai medesimi soggetti citati nell'articolo precedente, ed i Rappresentanti designati durano in carica fino alla scadenza prevista per i Membri sostituiti.

Art.5

La partecipazione alla Consulta si basa comunque sul presupposto della possibile adesione di altre Associazioni, le quali, non individuate con i provvedimenti deliberativi adottati dal Consiglio Comunale n. 2522/87 e dalla Giunta n. 709/91, possono richiederne di fame parte, presentando apposita domanda al Presidente della Consulta.
Questi la sottopone alla Consulta, appositamente convocata entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, per il parere obbligatorio da comunicare nel termine di trenta giorni alla Giunta Comunale, alla quale spetta il provvedimento di accettazione.

Art. 6

La Consulta Comunale elegge nel proprio ambito l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e dal Segretario.
I membri dell'Ufficio di Presidenza durano in carica tre anni e possono essere rieletti.


MODALITA’ DI ELEZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA


Formano l'elettorato attivo e passivo solo i Rappresentanti che costituiscono ufficialmente la Consulta. Ogni Rappresentante può avere solo la delega dell'altro Rappresentante della stessa Associazione, se quest'ultimo è assente.
Si esegue una unica votazione in cui si possono dare al più cinque preferenze.
Sono eletti i quattro rappresentanti che ottengono più voti e andranno a costituire il Consiglio di Presidenza.
In caso di ex aequo nella votazione, la preferenza va al rappresentante più giovane.
Il Consiglio di Presidenza così eletto, provvede al proprio interno, nella prima riunione dello stesso, alla nomina del Presidente non che alle cariche di V. Presidente e Segretario. La carica di V. Presidente vicario andrà al più giovane dei due vicepresidenti.

Art. 7

L’Assemblea della Consulta viene convocata dal Presidente con avviso scritto, contenente l'Ordine del Giorno il quale deve essere inviato ai componenti almeno dieci giorni prima della seduta.
Detta Assemblea può essere convocata, in particolari casi di urgenza, dal Presidente, a mezzo telefono, almeno tre giorni prima della seduta.
La convocazione inoltre può derivare da richiesta dell’Ufficio di Presidenza, da almeno un terzo dei Membri della Consulta.
Le Assemblee della Consulta sono valide in Ia convocazione con la presenza di almeno la metà più uno delle Associazioni.
In IIa convocazione , da tenere a distanza di un'ora dalla prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero delle Associazioni presenti.
Le proposte della Consulta sono approvate a maggioranza di voti.
L’Assemblea della Consulta degli Invalidi ed Handicappati è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente più giovane di età.
E’ compito del Presidente convocare e presiedere l'Ufficio di Presidenza.
Alle Assemblee della Consulta possono essere invitati a partecipare, su designazione delle singole Associazioni o dell’ufficio di Presidenza, esperti nelle materie trattate all’Ordine del Giorno.

Art. 8

La Consulta opera ordinariamente con il metodo del lavoro per commissioni e gruppi di lavoro permanenti o temporanei, costituiti secondo esigenze individuate dalla Consulta stessa.
I Membri possono partecipare contemporaneamente a più commissioni o gruppi di lavoro. Ai lavori delle commissioni e gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare da parte delle Associazioni o dell’Ufficio di Presidenza, esperti nelle materie trattate.
Le commissioni ed i gruppi di lavoro sono presieduti da un responsabile eletto nel proprio interno che ne coordina il lavoro.
Ciascun responsabile della commissione e gruppi di lavoro riferisce dei risultati all’Ufficio di Presidenza, il quale se ne ravvisa la necessità, può invitare le commissioni o gruppi di lavoro ad effettuare ulteriori approfondimenti sulle materie già esaminate.
I Rappresentanti eletti per coordinare e presiedere commissioni o gruppi di lavoro restano in carica per il tempo strettamente necessario al funzionamento dei gruppi di lavoro o delle commissioni stesse.